INTRODUZIONE
L’attuale panorama normativo
Il tema delle responsabilità civili nel campo dell’edilizia è un terreno piuttosto delicato e scivoloso a causa della miriade di norme tecniche che, attualmente, crea non poca confusione. Innumerevoli sono gli obblighi da espletare sanciti ma c’è poca chiarezza su chi debba accollarsi il gravoso compito di controllare e sanzionare.
Il presente testo vorrebbe dissipare i molti dubbi riportando i punti fondamentali della normativa attualmente in vigore.
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE EX ART. 1669 CODICE CIVILE
Responsabilità solidale dell’appaltatore, del progettista, del direttore dei lavori e del committente stesso
Fondamentale è l’art. 1669 c.c. “Rovina e difetti di cose immobili” che stabilisce: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Sebbene a una prima lettura il disposto dell’articolo sopra citato ponga in capo all’appaltatore la responsabilità esclusiva, non è così: l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione individua nell’art. 1669 c.c. una forma di responsabilità extra contrattuale che, quindi, va oltre i limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, andando a coinvolgere, oltre all’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori e il committente stesso che abbia gestito direttamente la costruzione dell’immobile.
Tutti possono essere chiamati a risarcire in solido il danno verificatosi quando le rispettive condotte (azioni od omissioni), sebbene tra loro indipendenti, abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento dannoso. (Cass. n.20294/2004 – Cass. n.12367/2002 – Cass. n.972/2000).
Per maggior chiarezza è bene fare un inciso: il fornitore di materiali utilizzati nella costruzione dell’immobile non può rientrare nel caso di responsabilità extracontrattuale sopra indicato essendo la sua prestazione limitata alla consegna dei prodotti senza partecipare, pertanto, alla costruzione dell’immobile (Cass. n. 13158/2002).
D.L. 20 GIUGNO 2005 N. 122 E LA NUOVA TUTELA DELL’ACQUIRENTE
Introduzione garanzia fideiussoria e polizza postuma decennale
Fino al 2005, in Italia, comprare casa era un grosso rischio. Sulla base di norme vecchie di oltre 60 anni, se falliva il costruttore si perdevano i soldi e la casa. Con l’approvazione del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 è stata introdotta una tutela importante ai diritti patrimoniali degli acquirenti stabilendo l’obbligo del costruttore, o di chi si configuri in qualità di appaltatore nei confronti della committenza, di procurarsi e consegnare agli stessi una fideiussione a garanzia delle somme riscosse o da riscuotere, prima che si dia corso al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Non solo, a maggior tutela è stata introdotta per la prima volta la polizza postuma decennale dall’ultimazione dell’immobile, che ha carattere indennitario e garantisce i danni materiali e diretti all’immobile in caso di rovina totale o parziale o gravi difetti costruttivi derivanti da vizio del suolo e difetto di costruzione (ex art. 1669 c.c.)
Secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione rientrano nella fattispecie dei “gravi difetti” di costruzione, menzionati nell’art. 1669 c.c., tutte le alterazioni conseguenti a un’insufficiente realizzazione dell’opera che, pur non riguardando parti essenziali di essa, ma elementi accessori o secondari, incidano negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile.
Pertanto sono da considerarsi tali, Cass. n. 14650/2013, anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi, difetti che possono essere eliminati solo con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a) o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (Cass. n. 1164/95).
DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”
Aggravio di responsabilità per il direttore dei lavori
Dal 1 luglio 2009 sono in vigore le nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) che introducono sostanziali novità in termini di nozioni e caricano di responsabilità uno degli attori principali nel settore delle costruzioni, il direttore dei lavori, specialmente in materia di accettazione in cantiere dei materiali e verifica e identificazione preventiva degli stessi.
In particolare, il cap. 11 delle NTC tratta le procedure di qualificazione e di accettazione in cantiere dei materiali e prodotti per uso strutturale definendo, tra l’altro, con chiarezza i compiti assegnati ai vari soggetti (progettista, direttore dei lavori, produttore, etc.) e le relative responsabilità.
Conferma i principi generali secondo cui tutti i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere identificati, qualificati ed accettati a favore di una chiara individuazione del prodotto stesso e delle sue caratteristiche tecniche, consentendo così ai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo la valutazione dell’idoneità del prodotto all’uso previsto. Sancisce, altresì, che le disposizioni del capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale” sono comunque obbligatorie dal 1 luglio 2009, anche in caso di opere già iniziate alla data del 30 giugno 2009.
Questa sopravvenuta disciplina conferisce al Direttore dei Lavori un ruolo di supervisore e controllore degli altri soggetti presenti in cantiere (produttore materiali, fornitori, appaltatore, committente) con conseguenti responsabilità in caso di inadempimento ai propri obblighi.
Quindi, in capo al Direttore dei lavori sussistono le seguenti responsabilità:
Responsabilità extracontrattuale (ex art. 1669 c.c.)
Il Direttore dei lavori è responsabile in solido con l’appaltatore/costruttore/impresa, il progettista e il committente in caso di rovina o evidente pericolo di rovina di edifici o altri immobili e/o nel caso sussistano difetti gravi sugli stessi, qualora derivino da propri inadempimenti.
Responsabilità per vizi o difformità dell’opera (ex art. 1669 c.c.)
Ha la sostanziale responsabilità di verificare in corso d’opera il progetto, facendolo rispettare e correggendo eventuali anomalie e carenze che possano sopravvenire. Secondo la Cass. n. 15124/2001 è “obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”.
Il Direttore dei lavori ha responsabilità proprie e “in solido con l’impresa” nella realizzazione dell’opera (paga anche per l’impresa se contumace). Deve vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore non potendosi limitare le cause, in caso di danni, ai soli difetti di esecuzione da parte dell’impresa appaltatrice ma dovendosi valutare i difetti di progettazione (Corte dei Conti n. 3/2014).
Responsabilità contrattuale per inadempimento in tema di materiali e prodotti per uso strutturale (D.M. 14.01.2008)
Accanto alla responsabilità extracontrattuale connessa all’ipotesi del crollo di edificio, sussiste responsabilità contrattuale tutte le volte che il Direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del conferimento dell’incarico.
La violazione delle norme tecniche da parte del Direttore dei lavori costituisce una forma di inadempimento contrattuale dei propri obblighi.
I materiali e i prodotti per uso strutturale forniti direttamente in cantiere devono pertanto essere da lui accettati mediante preventiva acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
- Per i materiali e i prodotti con Marcatura CE è onere del Direttore dei lavori, in fase di accettazione, accertare il possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore tutta la documentazione necessaria e relativa a ogni singolo prodotto.
- Parimenti è onere del Direttore dei lavori verificare la corrispondenza tra documentazione acquisita e relativo prodotto.
- In caso di prodotti non aventi Marcatura CE, il Direttore dei lavori deve accertare che ci sia e sia valido l’Attestato di Qualificazione o il Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il Direttore dei lavori è obbligato a rifiutare le forniture non conformi!
IL PRODUTTORE
Responsabilità e garanzie
L’articolo 1° del DPR n. 224 del 1988 sancisce il principio generale secondo il quale “il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto” nei confronti di tutti gli utilizzatori: siano essi figure professionali, come imprese e addetti ai lavori, ovvero singoli privati.
E’ tenuto, inoltre, a:
- specificare indicazioni e limiti d’uso per i prodotti, fornendo tutte le eventuali avvertenze necessarie e gli obblighi di legge previsti;
- inserire i dati misurati in controllo qualità e i limiti di responsabilità;
- far effettuare da enti terzi test sui prodotti, che ne riconoscano la funzionalità, e a richiedere le certificazioni ITC/ETA sui sistemi e la marcatura CE, laddove obbligatoria.
- Nello stesso tempo è obbligato a fornire la garanzia sul prodotto, della durata di due anni (sul lavoro é 10 anni di competenza dell’impresa) mentre è libero di offrire l’assicurazione della qualità, il controllo costante dei prodotti (Sistema di Qualità UNI-EN-ISO 9000 e attestati di conformità/idoneità di parti terze su campionature) ed eventuali ulteriori garanzie assicurative volontarie.
L’INSTALLATORE
In ambito specialistico le responsabilità fanno capo a lui
L’installatore è tenuto a realizzare le opere specialistiche di sua pertinenza a regola d’arte e a dimostrarlo, in caso di contenzioso, venendo chiamato dall’impresa a manleva.
Anche le lavorazioni specialistiche affidate all’impresa generale, in quanto preparatorie all’installazione vera e propria, ricadono sotto la sua responsabilità. In ogni caso, in virtù delle maggiori competenze tecniche maturate in ambito appunto specialistico è “tenuto in particolare anche a controllare e correggere le indicazioni contrattuali ricevute dall’impresa e le direttive impartite dal Direttore dei lavori secondo il grado di perizia richiesto dal contratto concluso con il Committente e in conformità con le buone regole della tecnica costruttiva” (Cass. n. 334/81).
IL COMMITTENTE
Responsabilità di natura contrattuale per la violazione degli obblighi assunti
Oltre alla responsabilità ex art 1669 c.c. in cui può incorrere, fanno capo al committente anche responsabilità di natura contrattuale derivanti dagli obblighi che lo stesso ha assunto nei confronti dell’impresa e delle altre figure professionali.
E’ responsabile della scelta dei tecnici cui affida le lavorazioni da eseguirsi e della cui competenza deve accertarsi prima di emettere incarico formale e, in qualità di datore di lavoro, è assoggettato all’applicazione della disciplina sulle responsabilità prevista dal Testo Unico sulla sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).