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Decreto rilancio, Superbonus e 110%

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Strumenti significativi che hanno già dato qualche risultato positivo in termini di rilancio di un’economia sofferente.

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) che alza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Questa tipologia di agevolazione comprende specifici interventi in ambito di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione degli impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

 

Misure interessanti che, tra l’altro, si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

Quali sono le novità?

Ma la grande novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità per i contribuenti di scegliere se avvalersi direttamente della detrazione in 5 anni delle spese sostenute per gli interventi sugli immobili ovvero se optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato in fattura dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti.

In questo caso, dopo aver stipulato un contratto con la banca, si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione attraverso un modello presente sull’apposita piattaforma web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020; modello da compilare e inviare online.

 

L’Abi, Associazione bancaria italiana, vista la complessità dell’argomento, è intervenuta spiegando innanzitutto che il beneficiario del Superbonus può optare per il trasferimento del credito d’imposta alla banca per ottenere liquidità immediata, senza la necessità di dover recuperare il beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi, a compensazione delle imposte da pagare nell’arco dei 5 anni successivi” aggiungendo, però, che “per poter cedere il credito d’imposta alle banche è necessario che siano state già pagate le fatture relative al saldo o agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”

 

Il Superbonus può essere concesso a:

  • privati (tranne chi agisce come titolare di attività d’impresa o come lavoratore autonomo con partita Iva),
  • condomini,
  • associazioni e società sportive dilettantistiche,
  • IACP (Istituti Autonomi Case Popolari),
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con un progetto di efficientamento energetico dell’edificio (innalzamento minimo di 2 classi energetiche o, se impossibile, conseguimento della classe energetica più elevata) o in relazione all’esecuzione di interventi antisismici”.

Quali sono gli interventi che danno diritto al Superbonus?

Gli interventi che danno diritto al Superbonus sono quelli definiti principali o “trainanti”:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri dell’edificio (cosiddetto “cappotto termico”) con un’incidenza superiore al 25% della superficie
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Non solo, oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di interventi definiti “trainati”:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del TUIR)

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito ed intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cederlo.

 

Ma come si estingue il finanziamento?

Al termine dei lavori o dei SAL intermedi” spiega sempre Abi “la cessione del credito di imposta del 110% dei lavori effettuati consente il rimborso del prestito della banca. Il finanziamento, infatti, potrà essere estinto in tutto o in parte, attraverso la cessione del bonus fiscale una volta che questo entrerà nel cassetto fiscale del cliente alla conclusione dell’intervento di riqualificazione o degli stati di avanzamento dei lavori intermedi”.

 

Un’agevolazione fiscale sicuramente significativa che ha buone potenzialità in termini di strumento di rilancio del settore edile in Italia.

I primi risultati positivi si sono già visti, ma non sono sufficienti. Ci vuole tempo per risollevare un settore che, negli ultimi anni, ha sofferto molto.

L’augurio è che questi benefici proseguano ben al di là del 2021 per offrire concreti strumenti di supporto per rilanciare tutto l’indotto delle costruzioni in Italia che, ancora oggi, è in grado di generare un potente effetto volano per l’intera economia del Paese.

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