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Nuovo decreto semplificazioni 2021

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Al vaglio del governo Draghi nuove deroghe sul tema delle distanze tra edifici

In linea con l’obiettivo di puntare sulla rigenerazione urbana tanto ambita dal DL Semplificazioni 2020 e stante la necessità di rendere le nostre città più “abitabili”, specialmente nelle aree periferiche, il Governo interviene nella bozza del nuovo decreto Semplificazioni 2021 modificando il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).

 

Le modifiche

La revisione in atto, in particolare, riguarda le norme in materia di distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione quando si presentino problemi sul rispetto delle norme in materia di distanze tra edifici.

Il Decreto, ancora in fase di approvazione, intende apportare una modifica sostanziale al comma 1-ter dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, che recita “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.

 

Distanze minime e centro storici

Il Governo Draghi vuole intervenire cancellando dal comma 1-ter dell’articolo 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del Testo Unico dell’Edilizia l’avverbio anche e quindi limitare la possibilità di derogare alle norme sulle distanze minime – nei limiti delle distanze preesistenti – soltanto agli interventi di demolizione e ricostruzione sui lotti le cui dimensioni non consentano la modifica dell’area di sedime, risultando invece esclusa negli altri casi.

Se tale modifica andasse a buon fine, la facoltà di derogare al rispetto delle distanze minime non sarebbe più concessa per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ma, viceversa, sarebbe circoscritta ai soli casi di demolizione e ricostruzione su lotti le cui dimensioni non consentano la modifica dell’area di sedime.

Ma non finisce qui, perché la bozza del nuovo Decreto Semplificazioni interviene anche sulla questione delle demolizioni e ricostruzioni nei centri storici.

Secondo il Decreto Semplificazioni del luglio 2020 “nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”.

 

Una modesta apertura, quindi, verso la sostituzione urbana che però consentiva questo tipo di interventi nei centri storici esclusivamente in presenza di determinate circostanze di fatto.

Con il nuovo Decreto Semplificazioni, il Governo Draghi interviene su quella norma disponendo che, nelle zone A e nei centri storici, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell’altezza massima dell’edificio demolito sono consentiti senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell’ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.

 

Quindi, ricapitolando, qualora le modifiche venissero definitivamente approvate, la ricostruzione potrebbe essere effettuata senza il rispetto delle distanze minime, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti:

 

Zone diverse dalla zona A e similari:

  • in tutti i casi (con o senza ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell’altezza massima dell’edificio demolito), se il lotto non consenta la modifica dell’area di sedime

Zone A e similari:

  • senza ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell’altezza massima, se il lotto non consenta la modifica dell’area di sedime,
  • con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell’altezza massima, nell’ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.

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