Aliquota maggiorata del 110% anche per riparazioni ed interventi locali che perseguono specifiche finalità stabilite dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio del DM 58/2017.
La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’attuazione delle norme relative al DM 58/2017, “Sismabonus”, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha recentemente fornito alcuni chiarimenti (richiesti da CNI ed ANCE) relativi agli interventi che offrono la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 110%.
Il Superbonus per gli interventi antisismici fa esplicito riferimento ai lavori previsti dall’art. 16 (comma 1-bis) del DL 63/2913 e ad interventi contenuti nel Dpr 917/1986 (art. 16 bis, comma 1, lettera i) che contemplano l’adozione di misure antisismiche relative alla sicurezza statica e alle parti strutturali.
Più precisamente essa ha chiarito che a tale aliquota possono accedere anche le riparazioni ed i soli interventi locali purché eseguiti con lo scopo di perseguire il miglioramento del comportamento sismico.
Gli interventi (cosiddetti di riparazione o locali) sono definiti al punto 8.4 del DM del 17 gennaio 2018 dal titolo “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (noto come NTC 2018) e riguardano gli interventi cosiddetti “minori” quali le riparazioni e gli interventi locali eseguiti su singoli elementi o parti della struttura e non sull’intera opera.
Il requisito che ogni intervento deve avere per poter accedere all’aliquota del 110% è rappresentato dal fatto che non venga ridotto il grado di sicurezza preesistente ma si persegua il miglioramento della risposta sismica.
Al punto 8.4.1. del suddetto DM 17 gennaio 2018, vengono elencati gli scopi degli interventi per i quali risulta semplice valutare la possibilità o meno all’accesso all’aliquota maggiore.
La categoria degli “interventi di riparazione o locali” (8.4) comprende “gli interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”.
Interventi di questo tipo riguarderanno (8.4.1) singole parti e/o elementi della struttura”, “non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione” e “sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- Ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura;
La Commissione, spiegando la necessità di eliminare tutte le incertezze che possano impedire od ostacolare la massima diffusione degli interventi strutturali, ha evidenziato che le linee guida per la classificazione del rischio sismico e le modalità di attestazione dell’utilità degli interventi effettuati contenute nel DM 329/2020 aggiungono al precedente DM 58/2017 l’opzione “nessun salto di classe” così da comprendere anche gli interventi locali o di riparazione tra quelli che danno diritto all’aliquota massima del 110%.
Ovviamente interventi che non hanno la finalità prevista di miglioramento sismico (es. del tipo descritto nell’ultima tipologia del punto 8.4.1) non appartengono a quelli qui sopra previsti pertanto non danno diritto ad alcun “Sismabonus”.
Per l’ottenimento dei benefici fiscali del “Sismabonus” (110%), sono quindi da ritenersi validi:
- Interventi sulle coperture (o, in generale, orizzontamenti o loro porzioni) che forniscano aumento della capacità portante, riduzione dei pesi, riduzione o eliminazione delle spinte su strutture verticali, miglioramento del ritegno di pareti in muratura, riparazione-sostituzione di elementi della copertura;
- riparazione o ripristino della resistenza originaria degli elementi strutturali ammalorati (es. esposizione, umidità) in muratura, c.a. o acciaio
- riduzione della possibilità di innesco di meccanismi locali come, ad esempio, inserimento di tiranti e catene, rafforzamento dei nodi trave-pilastro, cerchiatura di travi e/o colonne per aumento della duttilità, collegamento antiribaltamento tra elementi di tamponatura e telaio, rafforzamento di camini, parapetti.
Un ulteriore chiarimento fornito dalla Commissione ha descritto i casi in cui non è necessaria l’attribuzione della classe di rischio (ante e post opera):
- Scegliendo l’opzione “nessuna classe”, pur dovendo comunque compilare l’Allegato B nelle relative sezioni, non risulta necessario asseverare la classe di rischio “ex ante” ne “ex post”;
- Le sezioni dei moduli relative all’attribuzione delle classi di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate quando si applicano le prescrizioni dell’Allegato A al DM 58/2017 (edifici in c.a. con telai in due direzioni);
- Le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono essere compilate solo relativamente alla classe di rischio della costruzione quando si utilizza il “metodo semplificato” per gli edifici in muratura e le prescrizioni previste all’Allegato A del DM 58/2017;
- Nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, quando il nuovo organismo costruito debba rispettare obbligatoriamente il Cap. 7 delle NTC 2018, non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della classe di rischio “ex ante”.