Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2019 è stata confermata la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, stabiliti dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008):
- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
- interventi sull’involucro degli edifici
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Con successivi provvedimenti è stata estesa l’agevolazione alle ulteriori tipologie di interventi:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda,di climatizzazione delle unità abitative
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
In via preliminare, è bene precisare che le detrazioni variano a seconda dell’intervento eseguito, che possono beneficiarne tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica ovvero che godono di un diritto reale sulle unità immobiliari dell’edificio e che, in ogni caso, gli edifici devono essere esistenti, quindi accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di quanto dovuto, alla data della richiesta di detrazione, e dotati di impianto termico.
L’Agenzia delle Entrate, a tal fine, ha pubblicato la guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” indicando con chiarezza e nel dettaglio quali siano i requisiti per poter usufruire delle detrazioni.
Tra i documenti menzionati risulta indispensabile l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti.
Documento ben spiegato dall’ENEA nel suo Vademecum per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali, che riguarda gli interventi di efficientamento energetico di parti comuni condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Scendendo nel dettaglio, per gli interventi di riqualificazione su parti di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
- 70% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- 75% delle pese totali sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al dm 26/06/2015;
- 80% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi dei punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classe di rischio sismico;
- 85% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi dei punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico.
Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a:
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi di tipo a) e b)
- 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi di tip oc) e d).
Nel primo caso, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato dovrà contenere:
– la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
– i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
– i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
– la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del DM 26 gennaio 2010;
– i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate.
Nel secondo caso, oltre ai documenti già indicati, l’asseverazione dovrà contenere:
– con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida” (DM 26 giugno 2015), la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;
– copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto linee guida (DM 26 giugno 2015).
Negli ultimi due casi, oltre ai documenti relativi alla riqualificazione energetica già menzionati, l’asseverazione di cui all’Allegato B al DM 58/2017 dovrà attestare che la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento sia:
– inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per gli interventi di tipo 3);
– inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo 4).
In aggiunta, per tutte le asseverazioni, il tecnico dovrà allegare:
– una dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
– copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
– copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma1 del Dlgs 192/2005 e s.m.i.;
– originale della Scheda descrittiva dell’intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all’ENEA;
– schede tecniche dei materiali e dei componenti.
L’eventuale attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporterà la decadenza dal beneficio.
Entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, va trasmessa all’ENEA, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui i lavori sono terminati, la “Scheda descrittiva dell’intervento” redatta e firmata dal tecnico abilitato.
L’Asseverazione, invece, dovrà semplicemente essere conservata dal cliente, insieme alle:
– fatture relative alle spese sostenute;
– delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
– ricevuta del bonifico bancario o postale, che indichi come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
– ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.