Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020 il Governo ha approvato, “salvo intese”, il Decreto Legge “Semplificazione” del 2020: un insieme di misure urgenti volte a semplificare le procedure amministrative per affrontare l’attuale emergenza economica post Covid.
Il nuovo provvedimento, che contiene molti interventi di semplificazione edilizia, introduce tra le novità una modifica sostanziale al Testo unico sull’edilizia riducendo i vincoli di volume, sagoma e sedime e prevedendo, al contempo, la demolizione ricostruttiva con possibile aumento di cubatura e di altezze.
L’attuale disciplina in materia prevede che “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Cosa cambierà
Con il decreto Semplificazione la situazione cambierà notevolmente e avremo un nuovo articolo 2-bis comma 1-ter del dpr 380/2001, che reciterà: “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti.
Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”.
In altre parole, quindi, ora le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni possono rispettare le distanze preesistenti a condizione di conservare l’area di sedime, il volume e l’altezza preesistenti.
Qualora, invece, si volesse ‘spostare’ l’edificio o aumentarne volume o altezza, si devono osservare le distanze vigenti al momento della nuova costruzione.
Se il testo del Decreto Semplificazione, ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale (momento in cui entrerà in vigore), non si modificherà nel corso dell’iter parlamentare (ricordiamo, infatti, che i decreti-legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione), il vincolo decadrebbe concedendo la libertà di ricostruire un edificio diverso sia in termini di volume che di sagoma e altezza ma mantenendo le distanze preesistenti.
Un’agevolazione non da poco considerato che, di solito, le distanze imposte alle nuove costruzioni sono maggiori di quelle precedenti.
Interventi di manutenzione straordinaria
Il decreto Semplificazione apporta anche una modifica all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo unico dell’edilizia: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)”.
Un’aggiunta non da poco che interviene anche nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e che ha richiesto la modifica dell’attuale definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione in questi termini: “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.